CONCILIAZIONE PARITETICA

La Conciliazione Paritetica è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che permette di trovare soluzioni tra consumatori e aziende in maniera rapida, semplice ed economica. Essa si basa su protocolli sottoscritti tra le associazioni dei consumatori e la singola azienda (o associazione di categoria) che stabiliscono le regole cui le parti devono attenersi per risolvere le singole controversie. La Commissione di Conciliazione è composta, pariteticamente, da due conciliatori adeguatamente formati, uno in rappresentanza dell’azienda e l’altro indicato dall’associazione dei consumatori prescelta dall’utente oppure assegnato secondo un criterio turnario. La procedura di conciliazione è su base volontaria: l’accordo raggiunto dalle parti viene sottoposto al consumatore il quale è libero di accettare la soluzione proposta o di rivolgersi alla giustizia ordinaria. Per avviare la procedura di conciliazione è necessario, innanzitutto, che il consumatore presenti un reclamo all’azienda; se questa non fornisce alcuna risposta entro i termini previsti dalla relativa Carta dei Servizi o se la stessa ha inviato una risposta ritenuta insoddisfacente dal cliente, si può attivare la procedura di conciliazione che si chiude entro un termine prestabilito, generalmente entro 30/45 giorni.

I vantaggi della procedura:

  • La procedura è semplice ed attivabile attraverso la compilazione della relativa domanda, anche con l’aiuto dei consulenti dell’ADOC.
  • Tempi brevi per lo svolgimento della procedura.
  • Trasparenza e informazione riguardo lo svolgimento della procedura.
  • Il consumatore è libero in ogni momento di ritirarsi dalla procedura di conciliazione.
  • E’ libero di poter accettare o meno la proposta conciliativa formulata dalla Commissione senza alcuna conseguenza negativa.
  • Ogni argomentazione, informazione o proposta relativa alla controversia fornita all’associazione che lo rappresenta è coperta dalla riservatezza.
  • Il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 codice civile.
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